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COMUNICATO DI CERTI DIRITTI E DEL COLLEGIO DI DIFESA SU MOTIVAZIONI SENTENZA
MATRIMONIO GAY - CORTE COSTITUZIONALE: NELLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA TRE IMPORTANTI PUNTI: NECESSARIO RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI GAY; SI PUO’ LEGIFERARE SUL MATRIMONIO GAY; SE LEGISLATORE NON INTERVIENE LA CORTE PUO’ INTERVENIRE PER RICONOSCERE I DIRITTI DELLE COPPIE.
Comunicato Stampa dell’Associazione Radicale Certi Diritti. A seguire dichiarazioni dei Professori Vittorio Angiolini, Marilisa D’Amico e dell’Avvocato Massimo Clara:
L’Associazione Radicale Certi Diritti, che insieme ad Avvocatura lgbt Rete Lenford ha lanciato due anni fa la campagna di ‘Affermazione Civile’ per il riconoscimento del matrimonio gay, esprime il suo dispiacere per non aver raggiunto subito il risultato di ottenere dalla Corte costituzionale il pieno accoglimento delle questioni sollevate dai ricorsi delle coppie gay per vedersi riconosciuto il matrimonio. Al contempo esprimiamo profonda soddisfazione riguardo il riconoscimento del principio espresso dalla decisione del fondamento costituzionale delle unioni omosessuali. La Corte, infatti, ritiene che non sia possibile oggi estendere semplicemente l’istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali ma riconosce esplicitamente la loro rilevanza costituzionale, il loro diritto ad avere una normativa giuridica appropriata, ritenendo che sia compito del legislatore scegliere la disciplina più confacente.
Di seguito sintesi dei tre punti rilevanti favorevoli alle coppie gay:
1) riconoscimento che l’unione omosessuale, come stabile convivenza, è una formazione sociale degna di garanzia costituzionale perché espressione del diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia.
2) neppure il concetto di matrimonio è cristallizzato dall’Art. 29 della Costituzione e quindi non è precluso alla legge disciplinare il matrimonio tra gay, anche se restano possibili per il legislatore soluzioni diverse.
3) il legislatore deve intervenire e se non interviene la Corte potrà intervenire per ipotesi particolari, in cui sia necessario costituzionalmente un trattamento omogeneo tra la coppia coniugata e la coppia omosessuale.
Dichiarazione del Prof. Vittorio Angiolini, Ordinario di Diritto Costituzionale alla Università Statale di Milano: “Nelle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale viene esplicitata la necessità di un riconoscimento costituzionale delle unioni omosessuali, resta al legislatore di provvedere senza discriminare le persone gay dalle persone eterosessuali”.
Dichiarazione di Marilisa D’Amico, Ordinario di Diritto Costituzionale all’Università Statale di Milano e dell’Avvocato Massimo Clara: “Questa è una prima tappa in cui la Corte indica la strada costituzionale per il riconoscimento della piena uguaglianza fra coppie omosessuali ed eterosessuali e se il Parlamento non intervenisse sarebbe evidente il vulnus costituzionale per il riconoscimento delle unioni tra coppie gay”.
Le motivazioni della sentenza sono al seguente link:
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Commenti
Quanto al punto 2), la Corte afferma esattamente il contrario, laddove aggiunge che "l'interpretazione , però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata" (quali appunto le unioni omosessuali, come viene spiegato poco dopo).
Quanto al punto 3), sarebbe stato molto bello che la Corte (come ha fatto altre in altre occasioni) avesse affermato la necessita', da parte del legislatore, d'intervenire sulla materia! Non mi sembra che nel timido inciso "spetta al Parlamento" sia possibile leggere l'affermazione di un dovere. Anzi, direi che nella successiva formulazione "Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale", sia da scorgere una grande cautela da parte dei giudici della Consulta: solo in casi assai limitati sarebbe cioe' possibile trattare le due fattispecie in modo, appunto, omogeneo.
Credo dunque che l'espressione "profonda soddisfazione", a proposito di questa sentenza, sia quanto meno fuori luogo.
L'incompatibilità con l'articolo 3 è a mio vedere l'argomento più forte per garantire l'accesso paritario all'istituto matrimoniale ma la Consulta ha ritenuto le unioni tra persone dello stesso sesso "non omogenee" senza dare ulteriori spiegazioni sul significato di omogeneità e sulle sue basi logiche.
La prima eccezionale novità è che la Corte al punto 8 delle motivazioni in diritto, dalla unanime interpretazione dell'art. 2 Cost., individua in maniera esplicita un vero e proprio diritto fondamentale per le coppie omosessuali di ottenere un riconoscimento giuridico che comporti ex lege il sorgere di diritti e doveri.
La sentenza infatti recita: "L'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."
"Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti previsti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri."
Secondo la Corte è quindi necessaria una "disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e dovere dei componenti della coppia"
Tale disciplina, che spetta alla piena discrezionalità del Parlamento, non necessariamente deve comportare una totale equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, ma deve comunque garantire una "ragionevole" omogeneità tra i due istituti.
Dice infatti la sentenza che "nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità , individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni. Può accadere, infatti, che, in relazione a casi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione di coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza".
Pare quindi che, a prescindere dall'esistenza di una disciplina generale, sia più che ipotizzabile in talune materie specifiche la necessità di una equiparazione di disciplina tra le coppie sposate (non semplicemente conviventi more uxorio ma sposate) e le coppie conviventi omosessuali, necessità che caso per caso può essere individuata ed vincolativament e affermata dalla Corte interessata della questione.
Il prof. avv. Francesco Bilotta fà l'esempio della concessione di alloggi di edilizia popolare, si potrebbe ragionare di pensioni di reversibilità o assegni familiari così come ipotizzare un intervento della Corte su una eventuale "disciplina generale" delle unioni omosessuali troppo limitata nell'affermazione di diritti e doveri tra conviventi.
Anche dall'art. 117 Cost. e dal conseguente rinvio alla legislazione comunitaria la Corte fa discendere il principio dell'esistenza di un diritto per le unioni tra persone dello stesso sesso ad un riconoscimento giuridico che sta ad ogni singolo Parlamento disciplinare in maniera più o meno omogenea all'istituto matrimoniale.
In altri termini, secondo la Consulta, la Carta di Nizza non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna, ma impone il riconoscimento di un diritto per le persone omosessuali a crearsi una famiglia, in forme giuridiche (coincidenti col matrimonio o ad esso più o meno assimilabili) che i singoli stati hanno l'obbligo di creare con discrezionalità e ragionevolezza.
Certo la sentenza ha una grossa caduta in relazione al concetto di matrimonio evincentesi dall'art. 29 Cost nella parte in cui sostiene che allargare la nozione di matrimonio a unioni di persone dello stesso sesso comporterebbe di procedere ad una "interpretazione creativa" ovvero quando sostiene che "le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio". Pare che si voglia dire che le unioni tra persone dello stesso sesso sono un quid aliud rispetto al matrimonio così come costituzionalme nte individuato dall'art. 29 Cost.
Eppure va notato che il giudice costituzionale non esprime questi concetti tout court, bensì in relazione all'eccepita incostituzional ità del codice civile derivante dal combinato disposto degli artt. 3 e 29 Cost.
A mio parere anche questa parte della sentenza non afferma l'incostituzional ità ex art. 29 Cost. dell'estensione dell'istituto matrimoniale anche alle coppie dello stesso sesso (ipotesi questa peraltro apparentemente in contrasto con quanto affermato in relazione agli artt. 2 e 117 Cost.), ma si limita ad sancire l'inesistenza di una irragionevole discriminazione , contrastante con l'art. 3 Cost., che sarebbe operata dalla attuale disciplina codicistica.
Dire che la riserva dell'istituto matrimoniale operata dal codice civile in favore dei soli eterosessuali non è incostituzional e non significa affermare l'incostituzional ità dell'estensione dell'istituto (o del suo sostanziale corpus iuris) alle coppie omosessuali. Tutto è rimesso dalla Corte alla discrezionalità del Parlamento.
A mio sommesso avviso, dalla lettura complessiva della sentenza, si evince quindi che secondo la Corte il matrimonio di cui all'art. 29 Cost. non può essere ritenuto ontologicamente omogeneo all'unione omosessuale, ciò nonostante a queste unioni è comunque necessario garantire, mediante un'apposita disciplina di carattere generale o in subordine a mezzo di specifici interventi normativi, una "ragionevole" omogeneità di trattamento con l'istituto del matrimonio nella misura che il Parlamento, nella sua discrezionalità (e nel rispetto del principio di ragionevolezza) vorrà accordargli, il che ovviamente non esclude la conformità al dettato costituzionale di discipline identiche ovvero dell'estensione alle coppie omosessuali dello stesso istituto matrimoniale.
in ogni caso, nella migliore delle ipotesi, la corte ha fatto capire che, se un tribunale dovesse nuovamente portare a giudizio di costituzionalit à una questione legata a fatti concreti di convivenza, allora potrebbe esprimersi in maniera più netta.
ma mi immagino che questi "casi" siano magari legati a contratti di affitto e altre cazzatelle del genere... magari ci scapperà qualche congedo dal lavoro, qualche forma di riconoscimento nel ruolo affettivo (presenza e assistenza in ospedale del malato) ma non altro...
no taxation without benefits: se non posso godere del diritto a sposarmi non voglio finanziarlo!!!!
G.
Questa è la mia analisi: www.pov.it/matrimonio-gay-analisi-delle-motivazioni-della-consulta-926
http://www.pov.it/matrimonio-gay-analisi-delle-motivazioni-della-consulta-926
Tale disciplina, che spetta alla piena discrezionalità del Parlamento, non necessariamente deve comportare una totale equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, ma deve comunque garantire una "ragionevole" omogeneità tra i due istituti...e "nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità , individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni. Può accadere, infatti, che, in relazione a casi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione di coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza".
Questo é anche importante. É per ció che io voglio formulare la riquesta di soggiorno, perché migrazione pare essere uno di quelli temi ove non sembra possibile la discriminazione sul orientamento sessuale.
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